Il Giudice introduce il processo.
Giudice: Nessuno degli appellanti ha dichiarazioni da rendere.
PG [Fontana]: allora...due premesse. una delle difese, riprendendo argomenti che ho visto in molti siti sostiene che è stato contestato un articolo per cui è prevista una pena alta per giugere ad una condanna esemplare.
Chi mi conosce sa che non è mio abitudine, ma alla luce di quanto dirò anche in seguito credo sia mio dovere sottolineare che l'affermazione è infondata. L'articolo 419 è vero non risulta usato spesso. Al massimo dieci sentenze di cassazione. Nn risulta contestato neppure durante gli anni di piombo o durante contestazioni studentesche durante gli anni 70. Ma o non lo è stato perché la gravità dei danneggiamenti non aveva raggiuto la gravità d questo reato. O non è stato contestatato perché i pm hanno sbagliato. Quello che conta è che si accusa implicitamente...si accusa il dott. Basilone di essersi prestato ad una manovra politica anche abbastanza squallida. E dirò poi perché ritengo le indagini corrette, assolutamente corrette.
E' chiaro che i giudici possano essere sottoposti a critica come chiunque altro, ma in concreto sicuramente non è stata perseguita una condanna esemplare da spendere politicamente. Punto secondo anticipo subito un'osservazione che a rigor di logica potrebbe essere subordinata, ma che vorrei fare subito per stampare nella memoria del collegio giudicante questo elemento di così grande importanza.
Tutti i motivi di appello si sono soffermati sulla sussistenza o meno dell'articolo 419 cp e quindi mi ci dovrò soffermare anche io. Faccio presente che al capo 1 di imputazione è stato contestato il reato di devastazione, di danneggiamento e anche quello di incendio e il dispositivo della sentenza è stato ritenuto asservito al reato di dev e sacc. (419) per il solo reato di danneggiamento. Ricordo inoltre che negli stessi termini si pone il problema dell'incendio e in particolare l'incendio aggravato dell'AN point. E sul fatto che questo delitto sussista non c'è niente da dire, pacifico che fosse un edificio abitato. Tornerò su questo in seguito.
Lo schema della mia requisitoria: mi soffermerò sulle questioni giuridiche, poi le questioni in facto, infine le singole posizioni. [come dire, se non c'è la devastazione e saccheggio c'è cmq incendio...]
Molti difensori hanno posto un problema, non approfondito in sentenza, ovvero la sussistenza della turbativa dell'ordine pubblico. Uno potrebbe dirvi guardatevi il filmato di TeleLombardia: in realtà qualche parola sul punto è necessaria. I delitti che pongono in pericolo l'ordine pubblico sono previsti dal codice penale, vi sono poi contravvenzioni sull'ordine pubblico. Per ordine pubblico in senso materiale e empirico si intende il complesso delle situazioni che garantiscono la pace pubblica. In un senso piu' ampio è l'ordine legale su cui poggia la convivenza civile. La Corte Costituzionale ha aderito alla prima concezione, in senso materiale o empirico, fin dalla sentenza 19 del 1962. Ripresa nella sent. 168, del 1971 e via via in numerose altre sentenze in cui ordine pubblico= pacifica convivenza sociale. Per la Corte vi è ordine pubblico nel momento in cui ciascun cittadino esercita i propri diritti senza privare di tali diritti altri cittadini. Per tutelare l'ordine pubblico esistono strutture, e vi è pericolo per l'ordine pubblico quando sussistono minacce per l'ordine legale dello stato. [...]
Due parole sui delitti di devastazione e saccheggio. Sono state richiamate sia in sentenza sia criticamente rispetto alle sentenza le massime della suprema corte sull'art. 419. Una sentenza del 2001 e due sentenze del 2004. sono state richiamate da difensori facendo riferimento a violenza negli stadi, mentre qui l'oggetto non sarebbe specifico ma indeterminato. Deve quinidi ritenersi come prova la prova della consapevolezza di partecipare. Nel 2004 c'è una duplice considerazione: cio' che conduce al 419 è proprio la lesione dell'ordine pubblico come si diceva pocanzi.
In sintesi la teoria prevalente è che tutti gli atti siano considerati complessivamente [...] compresi i danni di rilevante entità e in particolare per quanto riguarda i fatti di devastazione un danneggiamento complessivo indiscriminato di cose mobili o immobili. Passiamo alla devastazione in questo processo. Come ha rilevato il presidente gli indagati erano 37, tolti i minorenni, cui due archiviati subito e quindi tolti. Otto sono stati archiviati, due hanno patteggiato, quattro sono stati assolti. Quindi non si è fatta di tutta l'erba un fascio, per tornare all'inizio, si è distinto tra le posizioni in modo accurato.
Sul metodo di indagine, mi sono esaminato i faldoni e ho concluso che lo scrupolo di Basilone è stato altissimo. Con una rapidità assoluta ha richiesto al gip la scarcerazione immediata di alcuni di essi, ha disposto scrupolose verifiche, ha chiesto numerose attenzioni. Non ha ignorato il principio secondo cui la resp. penale è personale, vagliando ogni singola situazione. Arrivano anche ad assoluzioni. Se si fosse fatta di tutto l'erba un fascio avremmo 38 condanne, lo ripeto.
Veniamo all'elenco dei danni. Immaginandoci dietro la barriera siamo con alle spalle, siamo in corso buenos aires. Un teatro alquanto limitato. Molto più limitato di uno stadio di calcio. Vi invito a sentire i commenti della gente dopo quanto avvenuto. "C'è stata la guerra" dice qualcuno [brusii in aula...]. E in effetti vedere i pompieri che spengono auto in fiamme, notevolemente in fiamme, non è una immagine di quiete. I difensori osservano ch le forze dell'ordine sono intervenute solo alla fine, ovvero dimostrerebbe, il mancato intervento, che non c'era pericolo per l'ordine pubblico.
Ma quindi cosa dovevano fare? Mica dovevano o potevano caricare...Si sono interposti da manuale tra i manifestanti fascisti e antifascisti, mentre questi ultimi hanno devastato l'area retrostante.
I difensori dicono: non si può utilizzare il criterio quantitativo, tanti danneggiamenti= devastazione.
Invece va utilizzato, non è sufficiente, ma in questo caso c'è concreta violazione dell'ordine pubblico.
Siamo in un teatro di azione piuttosto limitato che vale sia per la sussitenza del reato sia per la sussistenza del dolo. La barricata o barriera era solo la prima ed era costituita esattamente da vasi rotti, fioriere e dalle autovetture in fiamme che hanno consentito - e c'era anche il timore di esplosioni, pensate cosa sarebbe potuto succedere! - di costruire barriera. La durata dell'episodio non è rilevante, conta quello che è avvenuto: anche per soli 20 minuti in quel tratto di strada di Milano vi è stata lesione completa dell'ordine pubblico.
Relativamente all'autorizzazione della manifestazione di Fiamma Tricolore, proprio in prossimità della data di omicidio di Dax può avere rilevanza politica ma non c'entra con la sussistenza del reato come deciso dal giudice di primo grado.
Andrei ora al succo della questione: dopo avere forzato la barriera le ffoo si sono preoccupate di una sola cosa: spegnere lefiamme e riportare l'ordine. Gli arrestati sono divisi in categorie, Buenos Aires 15, quelli bloccati dai cc, e quelli bloccati dai ps. Poi c'è il controllo dei filmati. Quelli che erano alla barriera e quelli che hanno compiuto devastazioni emergono dai filmati, dalle foto, erano chiaramente coordinati tra di loro. Non ha rilevanza che tutto fosse stato deciso prima. Quelli che agivano alla barriera rafforzavano quelli che devastavano e viceversa. In particolare non mi stancherò mai di ripetere che la sede dell'AN oggetto del reato piu' grave e che poteva essere gravissimo, e l'incendio era vicino alla barricata!
I difensori avrebbero ragione se come successo a Genova ci fosse stata resistenza di fronte a cose accadute in luoghi diversi. Se qualcuno era a Cadrona non poteva c'entrare con i fatti di Buenos Aires. Qui invece tutto è cominciato e finito in un limitatissimo tratto di corso buenos aires. Il delitto di devastazione prevede come elemento sufficiente la consapevolezza. Non è necessario altro. Per altro che una qualche forma di coordinamento vi sia stata con quanto ne è seguito rislta dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti, che ha riferito che la testa del corteo si è mossa con manovra a testuggine (risate del pubblico), come ha detto un abitante della zona che ha visto gli scontri dal terrazzo.
[...] Ho letto con attenzione l'annuncio della riunione al centro La Pergola. Si evince con chiarezza l'intenzione di impedire la manif. neo fascista. 70 persone sarebbero uscite da lì già travisati, non v'era alcun servizio d'ordine. Non era rilevante che non sia stata raggiunta una prova sicura dela premeditazione di tutto quanto. Anche se è stata improvviso l'incendio dell'An point, le auto eccetera vale quanto detto in precedenza. Quelli che agivano in un punto non potevano che essere consapevoli, non potevano non sapere, sapevano!
Loro sapevano!
Il loro comportamento, con il loro comportamento rafforzavano la volontà degli altri. Meno semplice è la dimostrazione del dolo, perché non siamo nella testa delle persone e quindi solo quegli imputati che rispondevano ai seguenti requisiti sono colpevoli: ovvero arrestati, in condizioni gravemente indiziari. Dalle foto risultavano comportamenti violenti o minacciosi prima della devastazione o avevano con sè oggetti atti ad offendere. [...]
Nei loro confronti si sono applicate regole che si applicano tutti i giorni nella aule di giustizia.
Per quanto concerne l'aggravante al capo a, credo sia stata usata nel modo giusto. I fatti di devastazione servivano a distogliere le ffoo dalle loro attività. [...] Non è una tesi che può essere accolta, la derubricazione, non lo ripeterò più. [...] Potremmo parlare di attenuanti se fosse stata contestata l'adunata sediziosa. Lo scontro inoltre non è stato contro i neo fascisti ma contro le ffoo.
Per quanto riguarda le singole posizoni, penso che sia stato ben chiarito che c'e' una premessa generale sui presunti del 15 non coinvolti. La posizione contrasta con il materiale sequestrato, inoltre si sa che basta sventolare un fazzoletto bianco nel momento delle manifestazioni e si sta tranquilli (!).
A.e' stata arrestata con D., aiutata da D.. Va sottolineato che i due stavano scappando (cita le vie), la sua posizione non puo' essere assimilata a quella di M. che e' stata arciviata. B. V. è del gruppo di Buenos Aires 15. Proveniva da Pergola, presenza accertata dalle analisi antropometriche dei RIS. La sua presenza alla barricata c'è, basta esaminare le foto. Il casco facilmente riconoscibile, ironico fu il difensore, in ogni caso indica la persona.
C.M.
Intanto danneggiano il negozio [...] Le indagini difensive si incentrano sulle personalità dell'imputato. Non c'è nessuno motivo che quanto detto dalle persone informate sui fatti, cioè che aveva litigato con la ragazza ed è finito in corso Buenos Aires. poi però si è inserito e questo spiega la provvisorietà del suo travisamento. La difesa sostiene ancora l'errore di persona sostenendo che gli agenti non potevano vedere con chiarezza quato accadeva. Gli errori giudiziari sono sempre possibili, ma in questo caso no.
P.C. è uno degli emiliano, visto in prima fila a fronteggiarsi con le ffoo. Ci sono anche in questo caso i riscontri dei ris di Parma.
C.C. arrestato dalla ps vicino a Buenos Aires. Si contesta l'identificazione. Vi invito a confrontare le foto, stiamo parlando della stessa persona. Ci sono 4 elementi: kefiah, casco, luogo di arresto, presenza nella barriera.
M.C. è una del gruppo di B.A. 15. Anche qui foto e accertamenti antropometrici del ris. Era in prima fila. [...]
D.P. dalla foto risulta alla barricata. gli accertamenti del ris credo che non lascino dubbi.
Per A.D. vi ricordo le considerazioni già svolte.
W.F. come ha ricordato il presidente è l'unico arrestato successivamente. [...]
U.L. altro arrestato in B.A. 15. Vi invito a vdere la foto 44 faldone 5. E' lui in modo inequivocabile.
F.L. è stato arrestato anche lui in B.A. 15, anche in questo caso le foto e il ris parlano chiaro. Vi invito a valutare con attenzione le foto.
I.M. anchegli in B.A. 15 le foto che lo riguardano sono quelle di altri ed è stato identificato in prima fila vicino alle fioriere rovesciate. Non pare camminare pacificamente con un amico, come sostenuto dall'accusa. Dalle foto non pare affatto, vi invito a guardarle.
M.M. anche lui nel gruppo di B.A. 15, in prima fila anchegli. Foto anche in questo caso, invito ad andarle a vedere.
D.P. zaino contenente sassi. Nelle foto si vede nei pressi della barriera. Identificato casco e foto.
A.P. era uno di B.A. 15 lo si nota nel filmato con un bastone bianco e ai minuti 2 e sec.l 3 lo si nota mentre affianco al cassonetto dell'immondizia distrutto agitando la mano. Per la difesa il filmato non avrebbe rilevanza, ma torniamo alla prima parte della mia requisitoria.
R.S. altro di B.A. 15 nei motivi di appello si contesta la valenza giudiziaria delle foto.
N.V. ultimo degli emiliani, portava uno scudo fabbricato artigianalmente come strumento di difesa. Passeggiare con uno scudo in via BUenos Aires...Era in prima fila.
V.V. è stato visto lanciare sassi dalla barriera, arrestato vicino ai luoghi, E' contestata l'identificazione, ma vi invito a guardare i particolari della foto, occhiali e jeans.
Ritengo di avere affrontato sinteticamente tutti i temi, chiedo la conferma della responsabilita' della pena inflitta per tuti gli imputati.
Presidente: Le parti civili?
Avvocato per il ministero dell'interno e difesa: I fatti sono chiari ed evidenti. Non si puo' dubitare della violazione dell'ordine pubblico. Dolo: anche a questo proposito, e' sufficiente la consapevolezza e la consapevolezza sicuramente c'era: ogni singolo manifestante non poteva non rendersi conto di quello che si stava facendo. Danno patrimoniale provato (auto, materiale a disposizione di carabinieri e polizia, anche alla persona). Non puo' essere messo in dubbio il danno morale: danno all'immagine dello stato che e' sembrato debole davanti all'opinione pubblica.
Confermo la condanna e il danno: danni patrimoniale 26.000 (difesa) 27.000 (interno).
Comune di Milano: chiedo la conferma della condanna e del risarcimento del danno del Comune di Milano che emerge dai fatti accertati. Danno materiale, al demanio stradale e danno all'immagine. Imputati hanno commesso atti di violenza in una pubblica via mettendo in pericolo la città creando una situazione di grave allarme sociale.
Avvocato per carabiniere Di Gennaro, in forza quel giorno in quanto facente parte del IV Battaglione Venete. Di Gennaro colpito da un ordigno con dani alle gambe che si perpetuano anche oggi, rintanato in ufficio e non servizio sul territorio. I danni causati a questo carabiniere si stanno perpetuando ancora oggi. E' chiaro che si trovava al punto sbagliato nel momento sbagliato. Quindi in sostanza io deposito le mie conclusioni: chiedo la conferma della sentenza e un risarcimento di 5mila euro e chiedo che venga confermato la parte della sentenza nella quale viene data una provisionale di 300 euro per spese sostenuto da Di Gennaro.
Difesa B.M. Mi pare che il Procuratore Generale abbia riconosciuto la casualità del mio assistito l'11 marzo 2006 alla manifestazione. La casualità è una circostanza nn irrilevante ai fini della posizione del signor B. Abbiamo portato varie prove a supporto di questa tesi. Non ha mai partecipato a nessun gruppo politico, nè di dx, nè di sx. Doveva semplicemente raggiungere la sua fidanzata. [...] Vorrei sottoporre un ulteriore elemento: dalle lettere sequestrate agli indagati si rileva che nn solo i coimputati non conoscevano il B. ma si evince che gli credono nello stesso momento in cui l B. si era rivelato del tutto estraneo agli eventi. Chiedo l'assoluzione del mio assistito [...]
Ci si aggiorna a venerdì 26 ottobre ore 9.00